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	<title>Anffas Onlus Jesi &#187; Sentenze</title>
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		<title>Integrazione scolastica sentenza TAR Lazio</title>
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		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sul sito del Gruppo Solidarietà e disponibile una sentenza del TAR del Lazio del mese di Aprile 2007 relativa al problema dell&#8217;integrazione scolastica di alunni disabili.
Scarica il PDF della sentenza
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul sito del <a href="http://www.grusol.it">Gruppo Solidarietà</a> e disponibile una sentenza del TAR del Lazio del mese di Aprile 2007 relativa al problema dell&#8217;integrazione scolastica di alunni disabili.</p>
<p><a href="http://www.grusol.it/informazioni/20-10-07bis.PDF">Scarica il PDF della sentenza</a></p>
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		<title>Tar delle marche. Ordinanza sospensione delibera Comune di Osimo che prevedeva la comparteciapzione alla spesa del servizio sul reddito del nucleo familiare</title>
		<link>http://www.pensacitu.org/2007/10/26/tar-delle-marche-ordinanza-sospensione-delibera-comune-di-osimo-che-prevedeva-la-comparteciapzione-alla-spesa-del-servizio-sul-reddito-del-nucleo-familiare-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Segnaliamo dal sito del Gruppo Solidarietà  recente ordinanza del TAR delle Marche che sospende una delibera del Comune di Osimo (AN) che prevedeva per il servizio di assistenza domiciliare rivolto a un disabile grave la compartecipazione alla spesa del servizio avendo come riferimento il reddito del nucleo familiare e non solo quello del richiedente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo dal sito del <a href="http://www.grusol.it/informazioni/11-10-07qui.PDF">Gruppo Solidarietà </a> recente ordinanza del TAR delle Marche che sospende una delibera del Comune di Osimo (AN) che prevedeva per il servizio di assistenza domiciliare rivolto a un disabile grave la compartecipazione alla spesa del servizio avendo come riferimento il reddito del nucleo familiare e non solo quello del richiedente la prestazione.</p>
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		<title>Il Tar rimette in gioco l’aumento delle ore di sostegno mentre il Ministero continua a trascurar la formazione in servizio dei docenti curricolari</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Salvatore Nocera
Un orientamento della Cassazione del febbraio di quest’anno aveva stabilito che le cause per ottenere l’aumento delle ore di sostegno non dovessero farsi più davanti ai Tribunali Civili, che concedevano Provvedimenti di urgenza favorevoli ai richiedenti, ma dovessero farsi davanti ai TAR che normalmente di fronte ad un provvedimento negativo non possono concedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>di Salvatore Nocera</p>
<p>Un orientamento della Cassazione del febbraio di quest’anno aveva stabilito che le cause per ottenere l’aumento delle ore di sostegno non dovessero farsi più davanti ai Tribunali Civili, che concedevano Provvedimenti di urgenza favorevoli ai richiedenti, ma dovessero farsi davanti ai TAR che normalmente di fronte ad un provvedimento negativo non possono concedere sospensive e quindi aumento di ore.</p>
<p><a href="http://www.grusol.it/informazioni/29-09-07.asp">Leggi l&#8217;articolo completo sul sito del Gruppo Solidarietà</a></p>
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		<title>Tar delle marche. Ordinanza sospensione delibera Comune di Osimo che prevedeva la comparteciapzione alla spesa del servizio sul reddito del nucleo familiare</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 06:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massacci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Segnaliamo in www.grusol.it  al link informazioni la recente ordinanza del TAR delle Marche che sospende una delibera del Comune di Osimo (AN) che prevedeva per il servizio di assistenza domiciliare rivolto a un disabile grave la compartecipazione alla spesa del servizio avendo come riferimento il reddito del nucleo familiare e non solo quello del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo in <a href="http://www.grusol.it/informazioni/11-10-07qui.PDF">www.grusol.it</a>  al link informazioni la recente ordinanza del TAR delle Marche che sospende una delibera del Comune di Osimo (AN) che prevedeva per il servizio di assistenza domiciliare rivolto a un disabile grave la compartecipazione alla spesa del servizio avendo come riferimento il reddito del nucleo familiare e non solo quello del richiedente la prestazione.</p>
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		<title>Compartecipazione al costo: importante sentenza del TAR Sicilia</title>
		<link>http://www.pensacitu.org/2007/03/16/compartecipazione-al-costo-importante-sentenza-del-tar-sicilia/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dall\'Anffas Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Riprendiamo questa notizia dal sito dell&#8217;ANFFAS Nazionale:
In questi anni numerose sono state le occasioni in cui Anffas Onlus Nazionale ha posto in risalto le problematiche connesse alla compartecipazione al costo dei servizi per la persona (vedi anche ultimi numeri de &#8220;La Rosa Blu&#8221; &#8211; sezione scuola dei diritti.).
Tema questo estremamente importante soprattutto nell&#8217;ambito del servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riprendiamo questa notizia dal sito dell&#8217;ANFFAS Nazionale:</p>
<blockquote><p>In questi anni numerose sono state le occasioni in cui <strong>Anffas Onlus Nazionale</strong> ha posto in risalto le problematiche connesse alla compartecipazione al costo dei servizi per la persona (vedi anche ultimi numeri de &#8220;La Rosa Blu&#8221; &#8211; sezione scuola dei diritti.).<br />
Tema questo estremamente importante soprattutto nell&#8217;ambito del servizi socio/assistenziali e del processo, in atto, di sempre maggiore integrazione anche dei servizi socio/sanitari. Non di rado si assiste a un tentativo di discarico da parte delle strutture sanitarie verso i Comuni e questi non avendo &#8220;a loro dire&#8221; le risorse necessarie, tentano, a loro volta, di scaricarne, per intero, i costi sulle famiglie (abbiamo notizia, per esempio, di richieste di compartecipazioni, per la frequenza di centri diurni, di oltre 50 euro al giorno).<br />
Oltremodo grave è altresì il fatto che, la maggioranza dei comuni, in varie parti del territorio nazionale, nel determinare l&#8217;entità della compartecipazione, da parte degli utenti con disabilità grave al costo delle prestazioni sociali agevolate (ossia non rivolte alla generalità dei cittadini) fanno riferimento alla situazione economica dell&#8217;intero loro nucleo familiare attraverso l‘<strong>I.S.E.E.</strong> (Indicatore Situazione Economica Equivalente), e non già alla condizione economica della sola persona con disabilità.<br />
I Comuni, quindi, non stanno applicando quanto previsto dall&#8217;<strong>art. 3 co. 2 ter del del D.Lvo 109/98 , come introdotto dall&#8217; art. 3 co. 4 del D.Lvo n. 130/2000</strong>, trincerandosi dietro al fatto che mancherebbe, per la piena attuazione della normativa vigente, l&#8217;emanazione di un D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio Ministri) di attuazione che fissi le relative differenti modalità di calcolo del reddito rispetto all&#8217;ISEE. </p></blockquote>
<blockquote><p>A fronte del permanere di tale situazione, fortemente &#8220;vessatoria&#8221; e &#8220;discriminate&#8221; volta, a scaricare (come ormai di consueto!) sulle famiglie tutto &#8220;il carico di cura&#8221; anche dal punto di vista economico, Anffas Nazionale, legittimata ad agire in giudizio in quanto Associazione di Promozione Sociale, unitamente ad Anffas Onlus Regione Sicilia e con il prezioso apporto degli Avvocati Giuseppina Floriana Pisani e Francesco Marcellino del Foro di Catania, ha deciso di perseguire anche la via giudiziale, schierandosi, a fianco di un gruppo di famiglie della Provincia di Siracusa, rispetto alle quali i comuni di appartenenza, facenti parte del distretto socio sanitario D48, avevano previsto, nel proprio regolamento, che si accedesse e compartecipasse al servizio facendo riferimento al reddito dell&#8217;intero nucleo familiare e pertanto con una compartecipazione al costo maggiormente onerosa rispetto a quanto dovuto e prevedendo addirittura l&#8217;ipotesi di esclusione dal servizio della persona con disabilità.</p></blockquote>
<blockquote><p>Il <strong>TAR Sicilia, con sentenza n. 42/07</strong>, riconoscendo la piena legittimazione, ad agire in giudizio, di Anffas Nazionale quale &#8220;portatrice degli interessi delle persone con disabilità e delle loro famiglie&#8221; ed accogliendo in pieno la tesi giuridica posta a base del ricorso, così si è pronunciato <strong>&#8220;……la situazione economica del solo assistito …. può essere direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del D.P.C.M….., trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni attuative di dettaglio. &#8220;</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>A tal fine si ritiene opportuno ricordare la posizione di Anffas sulla materia:<br />
1) non &#8220;pretendiamo&#8221;, ad ogni costo, la gratuità dei servizi;<br />
2) laddove è prevista una compartecipazione, la stessa deve avere natura &#8220;simbolica&#8221; e &#8220;sostenibile&#8221;;<br />
3) occorre sempre garantire che una congrua parte del reddito rimanga a disposizione della persona e della famiglia per le proprie primarie esigenze di vita e di autonomia;<br />
4) in caso di connotazione di gravità si deve fare riferimento al solo reddito della persona con disabilità.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=6/N101=203/N2L001=Politiche%20Sociali">Leggi l&#8217;intera notizia sul sito dell&#8217;ANFFAS Onlus Nazionale</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione. Il rifiuto di provvedere alla pulizia dei malati è omissione di atti di ufficio</title>
		<link>http://www.pensacitu.org/2007/02/04/corte-di-cassazione-il-rifiuto-di-provvedere-alla-pulizia-dei-malati-e-omissione-di-atti-di-ufficio/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massacci</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Notizie dal Gruppo Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[L’infermiera che rifiuta, accampando scuse, di pulire i pazienti dell’ospedale nel quale presta servizio rischia una condanna per omissione di atti di ufficio.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna a sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, per una infermiera generica in servizio presso un ospedale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’infermiera che rifiuta, accampando scuse, di pulire i pazienti dell’ospedale nel quale presta servizio rischia una condanna per omissione di atti di ufficio.<br />
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna a sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, per una <strong>infermiera generica in servizio presso un ospedale siciliano che si era rifiutata di pulire un paziente appena operato al colon</strong> sostenendo di provare vergogna a causa della differenza di sesso.<br />
Sia il Tribunale di Gela in primo grado che la Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito della denuncia presentata dai parenti del paziente, avevano condannato l’infermiera, la quale aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che sarebbe stata necessaria una specifica indicazione dei medici riguardo alla pulizia del paziente e che lei si era allontanata per provvedere a far mangiare altri pazienti.<br />
La Suprema Corte ha invece affermato che <strong>non è necessaria una prescrizione del medico rivolta da ogni singolo paziente</strong>, &#8220;ben potendo essere impartita in via generale e sulla base di turni di servizio&#8221;, e che, nel caso di specie, per evidenti ragioni igienico &#8211; sanitarie, trattandosi di un paziente da poco operato all’addome, <strong>l’operazione di pulizia &#8220;rivestiva un carattere di urgenza&#8221; ed aveva la priorità rispetto alla distribuzione del vitto</strong>.</p>
<p><a href="http://www.grusol.it/informazioni/04-02-07.PDF"><br />
Leggi la sentenza completa in formato PDF</a> sul sito del <em><a href="http://www.grusol.it/index.asp">Gruppo Solidarietà</a></em></p>
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